COS'E' IL BILANCIO D'ESERCIZIO?
Il bilancio di esercizio è un insieme di documenti contabili che ogni impresa deve redigere periodicamente alla fine di ogni esercizio amministrativo. Il bilancio d’esercizio viene compilato dagli amministratori per determinare il reddito d’esercizio, la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa al fine di controllarne l’andamento nel tempo. E' in aggiunta il punto di partenza per il calcolo della tassazione. Rappresenta per i soci l’unico strumento legale da cui si possano ricavare informazioni sull’andamento contabile della società e, per i creditori, una fonte di informazioni sulla consistenza del patrimonio dell'impresa. Quest'ultimo rappresenta l'unica garanzia per il loro credito. Il bilancio deve essere approvato entro i termini stabiliti dal Codice civile: • entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (termine ordinario) • solo alle società obbligate a redigere il bilancio consolidato e per esigenze dovute all’oggetto della società o dalla sua struttura, entro 180 giorni dalla chiusura d'esercizio (termine straordinario). Il bilancio d’esercizio deve essere approvato dall’assemblea convocata secondo le modalità e i termini previsti dalla legge. Questi ultimi sono diversi a seconda che si tratti di una srl o di una spa. Una volta approvato il bilancio, vi è l’obbligo di depositarne una copia entro 30 giorni presso il registro delle imprese competente, con lo scopo di darne pubblicità dichiarativa. Qualora il bilancio non venisse depositato, non potrà essere opposto ai terzi.
COME SI COMPONE IL BILANCIO?
Stato patrimoniale: una fotografia della situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa. Si presenta a sezioni divise e contrapposte; sulla sinistra l’attivo patrimoniale (destinazione economica) e sulla destra il passivo (fonti di finanziamento). L’attivo comprende:
crediti verso i soci
immobilizzazioni
attivo circolante
ratei e risconti
Il passivo comprende:
patrimonio netto
fondi per rischi e oneri
trattamento di fine rapporto
debiti ratei e risconti
Conto economico: è la definizione dei componenti positivi e negativi di reddito (attività e passività). È redatto in forma scalare e ha una classificazione dei costi per natura (invece che per destinazione). Le voci di ricavo o di costo sono:
valore della produzione
costi della produzione
proventi e oneri finanziari
rettifiche di valori di attività finanziarie
proventi e oneri straordinari
Nota integrativa: documento che ha lo scopo di integrare le informazioni contenute nello stato patrimoniale e nel conto economico fornendo informazioni sia quantitative che qualitative. Vi sono indicati i criteri utilizzati nella valutazione delle singole voci del bilancio e gli altri dati informativi richiesti dalla legge, come le partecipazioni in altre imprese controllate o collegate.
SOGGETTI OBBLIGATI
Sono obbligati alla redazione e alla pubblicazione del bilancio d'esercizio . le società per azioni · le società in accomandita per azioni · le società a responsabilità limitata · le società cooperative e loro consorzi; · le mutue assicuratrici · i Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) · i consorzi con attività esterna · le società consortili per azioni o a responsabilità limitata
PRINCIPI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO
La redazione del bilancio d’esercizio deve tener conto di 7 principi contabili:
Continuità: i calcoli devono essere effettuati tenendo in considerazione sia l’attività dell’azienda nel futuro che nel passato
Prudenza: vanno contabilizzati le componenti attive solo se effettivamente realizzate e le componenti passive anche se presunte
Competenza: vanno contabilizzati i costi e i ricavi effettivamente realizzati nell’esercizio di competenza
Costanza: il periodo amministrativo a cui il bilancio si riferisce deve rimanere costante nel tempo.
Separazione: gli elementi non omogenei all’interno di una voce di bilancio vengono valutati separatamente.
Veridicità: tutto ciò che viene inserito deve corrispondere al vero.
Integrità: non devono esserci sezioni mancanti, correzioni o cancellazioni.
IL BILANCIO RICLASSIFICATO
La riclassificazione ha come obiettivo quello di rielaborare i valori esposti nel bilancio d’esercizio secondo gli schemi del conto economico e dello stato patrimoniale. Lo scopo è quello di ottenere informazioni aggiuntive e concise sulla situazione dell’azienda attraverso l’individuazione di determinati indici e aggregati sia di natura economica che patrimoniale-finanziaria. Il compito dell valutatore responsabile della riclassificazione consiste nell’individuare le specificità delle voci di bilancio patrimoniali ed economiche al fine di inserirle nello schema di riclassificazione per garantire la significatività dei margini operativi e degli aggregati patrimoniali.
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